Nell’immediato secondo dopoguerra l’Italia si trova in una situazione postbellica disastrosa caratterizzata da una condizione di emergenza generale. Inizialmente il Governo italiano non considera i profughi giuliani come una categoria particolare, ma li accomuna a tutti gli altri sinistrati di guerra, ponendoli sotto l’azione del Ministero dell’Assistenza Postbellica, − istituito con D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 380 − dal quale percepiscono un sussidio in grado di garantire loro soltanto una sopravvivenza quotidiana.
Già sul finire del 1945, il Ministero è costretto a fornire chiarimenti circa le categorie di persone assistibili quali civili vittime di guerra. Tra le altre, compare quella dei “profughi e sfollati” identificabili come “coloro che, avendo dovuto abbandonare la loro abituale residenza in conseguenza di eventi bellici, si trovino nell’impossibilità di farvi ritorno”. Nella nota prot.3318/1 del 7 dicembre 1945 si precisa quindi che “sono compresi in tale categoria anche i profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia Italiana e dal Dodecanneso, in quanto l’impossibilità di far ritorno nelle località di abituale residenza è determinata dalle attuali contingenze dipendenti dallo stato di guerra. Tale precisazione si rende probabilmente necessaria a seguito di varie segnalazioni giunte al Ministero che evidenziano come “l’assistenza ai profughi giuliani (Fiume, Zara, Istria, ecc…) non viene praticata regolarmente da parte degli Enti a ciò delegati, né col dovuto senso di umana comprensione e di viva fraternità”.
Chiarimenti sulle categorie di persone assistibili quali civili vittime della guerra
ASRa, Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, b. 1, fasc. 1
Con circolare n. 5 dell’11 ottobre 1945 il Ministero invita quindi gli enti competenti a “provvedere perché il profugo giuliano sia assistito con tutte le provvidenze ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, procurando in tutti i modi consentiti di alleviare la sorte di questi nostri fratelli, che sono nell’impossibilità di rientrare nelle loro sedi di origine”.
Solamente a partire dal 1946 le autorità governative prendono coscienza di una specificità dell’esodo istriano. Il Ministero dell’Assistenza post-bellica in una nota del 23 maggio 1946 definisce la questione dell’assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati come un problema “fra i più assillanti ed angosciosi che il Governo si sia trovato a risolvere in materia assistenziale. Perché a prescindere dalle ragioni affettive che rendono cari al cuore degli italiani i connazionali delle regioni orientali, in questo appunto si differenziano dalle altre di civili vittime della guerra: che non è dato sapere se e quando potranno far ritorno alle loro case; se e quando potrà cessare la loro qualifica di profughi”. Il ministero raccomanda quindi che sia intensificata l’assistenza ai profughi dalmati e giuliani, precisando che, agli effetti assistenziali, sono equiparati ai reduci della recente guerra e della guerra di liberazione. Possono quindi beneficiare dei buoni pasto dell’Ente Comunale di Assistenza (ECA) a prezzi minimi, dell’assistenza sanitaria, di facilitazioni speciali per l’acquisto di libri scolastici, di indumenti dell’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRAA).
Nonostante questi provvedimenti, un’azione efficace di accoglienza dei profughi giuliani viene messa in atto solamente a partire dai primi mesi del 1947 quando, a seguito della firma del Trattato di Parigi il 10 febbraio 1947, si scatena un esodo massiccio da Pola che coinvolge circa 30.000 persone.
Tra la fine della Seconda guerra mondiale e i primi anni cinquanta, numerosi sono i provvedimenti legislativi emessi dal governo italiano a favore degli esuli giuliano-dalmati. Tra i più significativi, ricordiamo il D.Lgs. 3 settembre 1947 n. 885 che sancisce il diritto dei cittadini residenti nelle zone di confine a godere dei benefici emessi in favore dei reduci, il D.Lgs. 19 aprile 1948 n. 556 che assegna ai profughi giuliano-dalmati un sussidio giornaliero di 100 Lire per il capofamiglia e di 45 Lire per gli altri componenti del nucleo familiare, e la L. 4 marzo 1952 n. 137, meglio conosciuta come legge Scelba, i cui riflessi più significativi sono l’assegnazione ai profughi del 15% degli alloggi di edilizia popolare edificati a carico dello stato per mano degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, e l’obbligo da parte delle aziende e delle imprese appaltatrici di opere pubbliche di assumere al loro interno la quota del 5% di manodopera tra tutte le categorie di profughi assistiti.